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Riferimenti Normativi: Legge n. 508 del 21 dicembre 1999 "Riforma delle accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati"
Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA), l'Accademia nazionale di danza insieme ai Conservatori e agli istituti musicali pareggiati costituiscono il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale.
La legge n. 508 del 21 dicembre 1999, ha avviato una profonda riforma della formazione artistica e musicale, le cui caratteristiche principali sono:
- la trasformazione dei Conservatori di musica, dell'Accademia Nazionale di danza e degli Istituti musicali pareggiati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici;
- l'autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile delle istitutizioni formative;
- l'accesso ai corsi con il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- rilascio di diplomi accademici di primo e di secondo livello, di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale;
- equipollenza dei titoli rilasciati ai titoli di studio universitari.
Il processo di attivazione è demandato ad un serie di regolamenti, che sono attualmente in discussione.
*** ACCADEMIA DI BELLE ARTI ***
L'Accademia di Belle Arti, attualmente, costituisce il grado più alto dell'istruzione artistica statale e prepara all'esercizio di: pittura, scultura, decorazione, scenografia, moda, restauro. I corsi delle accademie durano quattro anni e la frequenza è obbligatoria. A conclusione degli studi si svolge un esame di diploma, basato su una tesi di carattere teorico e su tre opere artistiche relative al corso frequentato. In alcune accademie già a partire dall'anno accademico 2000/2001, oltre ai corsi tradizionali sono stati attivati dei corsi sperimentali, autorizzati dal Ministero impostati già secondo le caratteristiche indicate nella legge 508/99.
Le accademie si dividono tra istituti statali e istituti legalmente riconosciuti.
All'Accademia si accede non prima del 18° anno di età, a condizione che si sia adempiuto all'obbligo scolastico da almeno quattro anni; oppure prima del compimento di tale età, se in possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado.
Per accedere è necessario superare un esame di ammissione:
- i candidati in possesso di maturità artistica di II° sezione dovranno sostenere soltanto gli esami relativi alle materie artistiche
- i candidati con maturità diversa o che abbiano adempiuto all'obbligo scolastico da almeno 4 anni ed abbiano compiuto il 18° anno di età, dovranno sostenere gli esami relativi alle materie artistiche ed a quelle culturali.
Coloro che sono in possesso della licenza di Maestro d'Arte, del diploma di maturità d'Arte Applicata o del diploma di maturità artistica di prima sezione accedono direttamente ai corsi.
Nota Bene: alcune Accademie di belle arti già a partire dal 2000-2001 richiedono come unico requisito di accesso il diploma di scuola media superiore quinquennale, applicando l'articolo 2 comma 5 della legge 508/99 e in alcuni casi con riserva per coloro che sono in possesso del diploma di Maestro d'Arte.
Alla fine del corso di studi viene rilasciato il Diploma di licenza che ha valore di qualifica accademica. Questo diploma, unito ad un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado, consente l'accesso ai concorsi per l'insegnamento e l'ottenimento della relativa abilitazione nelle materie artistiche presso gli istituti di istruzione secondaria di I e II grado, compresi gli Istituti d'Arte e i Licei Artistici.
*** ISTITUTO SUPERIORE PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE (ISIA) ***
Gli ISIA sono istituti statali di livello accademico per la formazione specifica nel campo del design (disegno e progettazione grafica). La durata legale del ciclo degli studi è di quattro anni; la frequenza ai corsi è obbligatoria e l'articolazione didattica è di tipo universitario. Poichè gli Isia hanno carattere sperimentale adottano piani di studio flessibili e possono modificare ogni anno i programmi didattici. Sono previsti esami, colloqui (gli esami sono in genere 28-30, ma possono variare da sede a sede), nonchè attività integrative, seminari e stage. Le attività di laboratorio costituiscono una parte rilevante della formazione.
Il ciclo di studi si conclude con la presentazione di una tesi, basata su una ricerca finalizzata alla realizzazione di un progetto pratico.
In Italia, attualmente, operano quattro Isia e ciascun istituto ha un indirizzo specifico: disegno industriale a Firenze e a Roma, progettazione grafica a Urbino e tecnologia ceramica a Faenza.
Per accedere a tali corsi è richiesto il diploma di scuola media superiore quinquennale.
Si accede all'Istituto mediante un esame di ammissione consistente di una prova scritta e grafica e di un colloquio.
Al termine degli studi si consegue il Diploma di Istituto Superiore per le Industrie Artistiche che è equiparato a tutti gli effetti al Diploma di Belle Arti ed è utilizzabile come valido titolo per l'inquadramento.
*** ACCADEMIE NAZIONALI ***
Fanno parte delle accademi nazionali:
- l'Accademia Nazionale di Arte Drammatica "Silvio d'Amico", che svolge corsi per attori e registi di teatro. L'ammissione all'accademia è regolata da un pubblico bando di concorso pubblicato ogni anno dal Ministero della Pubblica Istruzione. L'età richiesta va dai 18 ai 25/30 anni.
I corsi hanno la durata di 3 anni e la frequenza è obbligatoria.
- l'Accademia Nazionale di Danza, che svolge corsi per danzatori, coreografi, e insegnanti di danza. L'ammissione avviene tramite un'esame attitudinale, previa visita medica. La durata dei corsi varia dai 3 agli 8 anni e la frequenza è obbligatoria.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l' universita', la ricerca scientifica e tecnologica e l' alta formazione artistica e musicale
Legge n. 268 del 22 Novembre 2002, G.U. n. 276 del 25 Novembre 2002. Testo coordinato G.U. n. 276 del 25 Novembre 2002.
Art. 6.
Valenza dei titoli rilasciati dalle Accademie e dai Conservatori
1. Allo scopo di determinare il valore e consentire l'immediato impiego dei titoli rilasciati dalle Accademie di belle arti, dall'Accademia nazionale di danza, dall'Accademia nazionale di arte drammatica, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati secondo l'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 508, all'articolo 4 della legge medesima sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'art. 1, in base all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, mantengono la loro validita' ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione";
a-bis) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Fino all'entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno valore abilitante per l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purche' il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I possessori dei diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, sono ammessi, previo riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, e purche' in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai corsi di diploma accademico di secondo livello di cui all'articolo 2, comma 5, nonche' ai corsi di laurea specialistica e ai master di primo livello presso le universita'. I crediti acquisiti ai fini del conseguimento dei diplomi di cui al comma 1 sono altresi' valutati nell'ambito dei corsi di laurea presso le u
niversita'";
c) dopo il comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"3-bis. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, sono equiparati alle lauree previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, 99 conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
3-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle Accademie di belle arti legalmente riconosciute e agli Istituti musicali pareggiati, limitatamente ai titoli rilasciati al termine di corsi autorizzati in sede di pareggiamento o di legale riconoscimento".
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